Modulistica

In costruzione…

Legge 240/2010

Sostituiscono gli assegni di ricerca

Tipologia

Contratto di diritto privato, senza rapporto rapporto di lavoro dipendente, sotto la supervisione di un Tutor (contratto come le borse di studio)

Attività

Introduzione alla ricerca e all’innovazione con affiancamento del Tutor.

Durata

  • Minimo 1 anno, massimo 3 anni complessivi incluse proroghe/rinnovi.
  • Possibili periodi non continuativi; deroga per progetti MSCA.

Requisiti

  • Giovani studiosi con laurea magistrale o a ciclo unico conseguita da magistrale o a da non più di 6 anni.
  • Curriculum idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.

Compenso

Importo annuo lordo omnicomprensivo minimo € 27.755.

Riferimenti

L. 240/2010, art. 22-ter; DL 7/04/2025 n. 45, conv. L. 5/06/2025 n. 79.

Contribuzione INPS (Gestione separata)

  • Obbligo di iscrizione: L. 335/1995, art. 2, c. 26 e ss.
  • Aliquote: 35,03% se non coperto da altra previdenza; 24% se coperto.
  • Riparto onere: 1/3 a carico del titolare, 2/3 a carico dell’Ente.

Destinazione aliquote (inclusa nella contribuzione)

  • 33% assegno pensionistico
  • 0,72% maternità/paternità
  • 1,31% Dis-Coll

Fonte: Circolare INPS n. 142 del 12/11/2025.

Requisiti di accesso

  • Laurea magistrale o a ciclo unico conseguita da non più di 6 anni.
  • Curriculum scientifico-professionale idoneo all’assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.

Esclusioni

  • Chi ha fruito di contratti ex art. 24 L. 240/2010.
  • Personale di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni abilitate.

Durata

  • Durata minima: 1 anno.
  • Durata massima: 3 anni complessivi, inclusi rinnovi/proroghe, anche rinnovi/proroghe, anche non continuativi.
  • Deroga ammessa solo per programmi UE MSCA (Marie Sklodowska-Curie Actions).
  • Non si computano i periodi di aspettativa per maternità/paternità o per motivi di salute.

Trattamento economico e tutele

  • Importo minimo 27.755€/anno
  • Fiscale: L. 476/1984, art. 4.
  • Previdenziale: L. 335/1995, art. 2, commi 26 e ss. Maternità: D.M. 12/07/2007 con integrazione dell’ateneo fino al 100% della retribuzione.
  • Malattia: L. 296/2006, art. 1, comma 788.

Corsi universitari

Non compatibile con corsi di laurea, laurea magistrale/specialistica, dottorato o specializzazione medica.
Deroga solo per programmi UE MSCA.

Borse e mobilità

Non compatibile con borse di dottorato o altre borse, salvo quelle finalizzate alla mobilità internazionale per la ricerca.

Non cumulabilità

Le posizioni/contratti ex art. 22, 22-bis, 22-ter e art. 24 non sono tra loro compatibili né fruibili contemporaneamente.

Limite complessivo: 11 anni

Somma massima dei rapporti ex artt. 22, 22-bis, 22-ter e 24: 11 anni complessivi, anche con istituzioni diverse. Non si conteggiano aspettative per maternità/paternità o salute.

Vincoli di spesa (comma 10)

La spesa complessiva per gli incarichi ex art. 22-bis e art. 22-ter non può superare la spesa media media dell’ultimo triennioper: assegni di ricerca (art. 22) e RTD-A (art. 24, c. 3, lett. a) – testo previgente, come risultante dai bilanci approvati
N:B: È in approvazione una deroga a questolimite per facilitare le assunzioni di giovani studiosi

Eccezione: progetti competitivi

Componenti del limite

  • Assegni di ricerca (art. 22) + RTD-A (art. 24, c. 3, lett. a) – vecchio testo.
  • Riferimento: media ultimo triennio dei bilanci approvati.
  • Il limite non si applica se le risorse provengono da progetti nazionali/UE/internazionali progetti finanziati su bandi competitivi.

Note finali e operatività

  • Gli incarichi di ricerca non danno diritto all’accesso ai ruoli e non ruoli e non sono computabili non ai fini dell’art. 20 d.lgs 75/2017.
  • Verificare sempre i regolamenti di ateneo/ente e le linee guida MUR.
  • I bandi dei finanziatori possono prevedere condizioni ulteriori.